INDENNITA' PER MALATTIA
L’integrazione economica è da intendersi al raggiungimento del 100% del salario giornaliero contrattuale se la malattia supera i 10 giorni; se inferiore o uguale a 10 giorni, i 3 giorni di carenza sono integrati all’80%. La predetta integrazione economica sarà corrisposta fino a un massimo di 180 giorni per l’anno solare (01/01 – 31/12) con l’esclusione delle giornate ricadenti di domenica e festività. Copertura fino a ulteriori 6 mesi al 50% per malattie continuative riferite a patologie gravi, indipendentemente dal rapporto di lavoro. Per le sole malattie con prognosi sino a 3 giorni non vi sarà alcuna integrazione.
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Cosa allegare per la richiesta:
Per i lavoratori assunti a tempo determinato:
- il prospetto di liquidazione rilasciato dall’INPS o contabile che attesti l’avvenuto pagamento da parte dell’INPS al lavoratore;
- il certificato medico telematico o Numero di protocollo del certificato rilasciato dal medico;
- l’ultima busta paga del periodo di malattia.
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato è sufficiente invece:
- Il certificato medico telematico o Numero di protocollo del certificato rilasciato dal medico;
- l’ultima busta paga del periodo di malattia.